Novità dell’ultima ora Certificazione Unica 2020 per i percipienti in regime forfettario

Nei giorni scorsi è emerso che la Certificazione Unica 2020 dei lavoratori autonomi presenta una novità che riguarda la compilazione del punto 6, nel quale si deve indicare il codice con cui vengono classificate le tipologie di somme non soggette a ritenuta.
In particolare il codice 7 “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti” si sdoppia in due diversi codici:

  • codice 7 per indicare i redditi che non sono assoggettati a ritenuta, ma che costituiranno reddito per il percettore in sede di dichiarazione dei redditi
  • codice 8 per indicare i redditi esenti che non costituiscono reddito tassabile in sede di dichiarazione dei redditi (ad esempio le spese anticipate e i bolli indicati in fattura).

 
SOLUZIONE ECON

Nonostante le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate non chiariscano precisamente le modalità di compilazione del quadro della Certificazione per quanto riguarda questo nuovo aspetto, le attuali interpretazioni sembrano comunque andare in questa direzione:  

  • Per i soggetti a ritenuta si dovrà compilare una sola pagina della CU riportando con il codice 8 sia tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito e non vanno dichiarate) che tutte le somme che costituiscono reddito non tassato per il percipiente ma vanno comunque dichiarate (ad esempio una franchigia che viene riportata in dichiarazione ma non è assoggettata ad imposta).
  • Per quanto riguarda invece i soggetti in regime forfettario, si dovranno compilare 2 diverse pagine della CU, una con i redditi non soggetti (codice 7) ed un’altra con le spese (codice 8).

MCG sta predisponendo le modifiche che provvederà a rilasciare entro il 28 Febbraio 2020.
 
Retroattività
L’introduzione del nuovo codice havalore retroattivo perché si deve applicare ai compensi corrisposti nel 2019 (già registrati con le vecchie regole) e la corretta produzione della CU non può quindi prescindere dalle modalità di registrazione delle fatture dello scorso anno che devono essere state inserite a sistema distinguendo le somme non soggette a ritenuta che riguardano i soggetti a regime forfettario da quelle relative ai percipienti con ritenuta.
La prassi operativa di Econ prevede normalmente l’utilizzo di due codici ritenute specifici e dedicati alle esenzioni:

  • il codice 97 per l’imputazione delle ritenute dei soggetti forfettari
  • il codice 99 per l’imputazione delle ritenute relative a tutte le altre tipologie di esenzione.

La procedura della CU si basa su questo presupposto per estrarre opportunamente i dati da inserire nel modello.
Vi invitiamo quindi a verificare che le fatture del 2019 siano state inserite nel rispetto di queste regole.

In caso di dubbi o necessità di supporto potete contattare i Vostri referenti.